3 Il sacramento del battesmo sia amministrato da sacerdoti periti et idonei nelle chiese matrici solamente, nelle quali sia il fonte battesmale, eccetto se per le gran difficoltà d'andare a quelle, paresse a' vescovi concederlo anco in altre chiese, o da immemorabil tempo sia stato concesso; nelle qual chiese sia custodita l'acqua benedetta presa dalla chiesa matrice in un vaso mondo e condecente.
4 Nel battesmo e cresma non sia ammesso piú che uno per padrino, il quale non sia infame, né scommunicato, né interdetto, né sotto la pubertà, né monaco o altro che non possi esseguire quello che promette; e nella cresma non sia ricevuto per padrino chi non è cresimato esso.
5 Per levare l'abuso in molti luoghi introdotto di portare l'acqua del battesmo in volta, overo condur i putti cresimati con la fronte ligata, a fine di fare molti compadri col lavar delle mani e col scioglier la fronte, atteso che nissuna compaternità con questi modi si contrae: non permettino i sacerdoti che l'acqua del battesmo sia portata fuori di chiesa, ma subito sia gettata nel sacrario et il fonte battesmale sia serrato, et i vescovi, quando danno la cresma, facciano star due chierici alla porta della chiesa, quali sleghino e lavino le fronti de' cresimati, e non lascino uscir della chiesa alcuno ligato. Abbiano ancora i vescovi diligente cura di non confermare alcuno scommunicato, né interdetto, né che sia in peccato mortale.
[Difficoltà della gratuità del sacramento]
E quantonque con maggior facilità i canonisti fossero convenuti in questi decreti che i teologi nelle loro discussioni, con tutto ciò furono tra loro qualche differenze, nella risoluzione de' quali non potendo convenire, dopo averle longamente disputate, formarono i dubii, rimettendo la decisione di quelli alla congregazione generale.
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Difficoltà
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