Pose in consultazione co' deputati la censura de' spagnuoli, et il rimanente, che piú importava, ponendolo insieme con le altre cose prima avisategli, riservò alla deliberazione propria.
La congregazione de' deputati, ripensato lo stato delle cose considerò che il partito proposto da' legati era piú onorevole e, riuscendo, il piú utile; ma se non fosse riuscito, era il piú pernizioso: et in cose di tanto momento non esser prudenza correre sí gran rischi; esser ugualmente pericoloso negare tutto, come tutto credere. Concludendo che, se i legati non erano piú che certi di superare, potevano concedere o parte, o tutte le infrascritte modificazioni, secondo che il negozio stesso sul fatto consultasse; le quali erano digeste in forma di risposta ad articolo per articolo della censura spagnuola.
Al 1°, d'innovare il concilio lateranense ne' doi capi, par che si possi sodisfare a prelati, purché nel testo i canoni che si faranno siano raggionevoli.
Al 2°, d'obligare i cardinali alla residenza, per quelli che stanno in Roma e che servono actu la Chiesa universale, la dimanda non è conveniente, et agli altri Sua Santità provederà, come è detto nella lettera.
Al 3°, di statuire che la residenza sia de iure divino, prima, il decreto forse non sarebbe vero, applicato alle chiese particolari; dopoi, quanto all'effetto, non può servire, se non a maggiore confusione, repugnando massime che il decreto si faccia et insieme si permetta, almeno tacitamente, il contrario per la metà dell'anno.
Al 4°, di dicchiarare abuso la pluralità delle chiese, si può dire il medesimo che al 3, e quanto a' cardinali, che Sua Santità provederà per se stessa, come è detto di sopra.
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