Erano li canoni, overo anatematismi de' sacramenti in commune tredici:
1 Contra chi dice che li sacramenti della legge nuova non siano stati tutti instituiti da Cristo, overo esser piú o meno di sette, o alcun di loro non esser vera e propriamente sacramento.
2 E che non sono differenti da quelli della vecchia Legge, se non nelle ceremonie e riti.
3 E che alcun di loro in nissun rispetto sia piú degno dell'altro.
4 Che non sono necessarii alla salute e che la grazia di Dio si può acquistare per la sola fede senza quelli o senza il proposito di riceverli.
5 Che siano ordinati solo per nudrir la fede.
6 Che non contengono in loro la grazia significata o non la danno a chi non vi fa repugnanza, ma siano segni esterni della giustizia e caratteri della professione cristiana per discernere i fedeli dagl'infedeli.
7 Che non sempre e non a tutti sia data la grazia per i sacramenti, quanto s'aspetta dalla parte di Dio, purché siano legitimamente ricevuti.
8 Che per li sacramenti non è data la grazia in virtú dell'amministrazione di quelli, chiamata opus operatum, ma che basti la sola fede alla divina promessa.
9 Che nel battesmo, confermazione et ordine non sia impresso nell'anima un carattere spirituale che non si può scancellare; per il che non si possono ricever salvo che una volta.
10 Che tutti li cristiani hanno potestà d'amministrare la parola e tutti i sacramenti.
11 Che nel ministrar li sacramenti non sia necessaria nel ministro l'intenzione, almeno di far quello che fa la Chiesa.
12 Che il ministro in peccato mortale non dia il vero sacramento, se ben osserva tutte le cose necessarie.
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