7 Che i beneficii curati uniti siano visitati ogni anno dagl'ordinarii e gli siano assegnati vicarii perpetui o temporali con quella porzione de' frutti che parerà loro senza risguardo d'appellazioni o essenzioni.
8 Che gli ordinarii visitino ogni anno con autorità apostolica le chiese essenti, provedendo alla cura d'anime et agl'altri debiti servizii, senza rispetto d'appellazione, privilegii e consuetudini prescritte.
9 Che i vescovi creati siano consecrati nel tempo ordinato dalla legge e le allongazioni del termine piú di sei mesi non vagliano.
10 Che i capitoli delle chiese, vacante il vescovato, non possino concedere dimissorie agl'ordini, se non a chi sarà ubligato per causa di beneficio.
11 Che le licenze di poter esser promosso da qual si voglia vescovo non vagliano, se non sarà espressa la causa legitima per quale non possino esser promossi dal suo, et in quel caso siano ordinati dal vescovo residente nella sua diocese.
12 Che le facoltà di non ricever li debiti ordini non servino se non per un anno, salvo ne' casi dalla legge espressi.
13 Che i presentati a' beneficii da qual si voglia persone ecclesiastiche non siano instituiti, se non essaminati dagli ordinarii, eccetto li nominati dalle università o collegii de studii generali.
14 Che nelle cause degl'essenti si osservi certa forma, e dove si tratta di mercede e di miserabili persone, anco gli essenti che hanno giudice deputato possino esser convenuti inanzi l'ordinario; ma quelli che non l'hanno, in tutte le sorti di cause.
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