Qui incomminciò il giudicio episcopale ad esser forense, avendo l'essecuzione col ministerio del magistrato, et acquistar nome di giurisdizzione episcopale, audienza episcopale et altri tali. Ampliò ancora quella giurisdizzione Valente imperatore, che del 365 gli diede cura sopra tutti i prezii delle cose vendibili. Questa negoziazione forense a' buoni vescovi non piacque. Racconta Possidonio che, se ben Agostino vi intedeva alle volte sino ad ora di desinare, alle volte sino a sera, era solito dire che era un'angaria e che lo divertiva dalle cose proprie a lui; et esso stesso scrive che era un lasciar le cose utili et attendere alle tumultuose e perplesse; che san Paolo non lo prese per sé, come non conveniente a predicatore, ma volse che fosse dato ad altri. Poi, incomminciando qualche vescovi ad abusar l'autorità datagli dalla legge di Constantino, dopo 70 anni quella legge fu da Arcadio et Onorio rivocata, e statuito che non potessero giudicare, se non cause della religione e, nelle civili, se non intervenendo il consenso e compromesso d'ambe le parti, e non altrimente, e dicchiarato che non s'intendessero aver foro; la qual legge in Roma poco osservandosi per la gran potestà del vescovo, Valentiniano, essendo in quella città del 452, la rinovò e fece metter in essecuzione. Ma poco dopo fu da seguenti prencipi ritornata parte della potestà levata: tanto che Giustiniano gli stabilí foro et audienza, e gli assegnò le cause della religione, i delitti ecclesiastici de' chierici e diverse giurisdizzioni volontarie anco sopra i laici.
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