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      Questo fu proibito nel secondo capo, con moderazione, però, che per riverenzia della Sede apostolica non si facesse menzione di chi ha concesso il privilegio; et in consequenza di questo, nel terzo capo fu data facoltà a' vescovi di poter suspender per il tempo che a loro paresse ciascun ordinato senza loro essamine e licenza per facoltà data da qual si voglia; le quali cose da' vescovi avveduti erano ben conosciute esser di leggier sussistenza, poiché per la dicchiarazione de' canonisti sotto i nomi generali non vengono mai comprese le licenze, privilegii e facoltà concesse dal pontefice, se non è fatta special menzion di loro; con tutto ciò, non potendo di piú aver, si contentavano di questo tanto, sperando che il tempo potesse aprir strada di far qualche passo piú inanzi.
      Era anco nella medesima sesta sessione stato decretato che nissun chierico secolare, per virtú di privilegio personale, né regolare abitante fuori del monasterio, per vigor del privilegio dell'ordine suo, fosse essente dalla correzzione del vescovo come delegato della Sede apostolica; il che riputando alcuni che non comprendesse i canonici delle catedrali o altre degnità delle collegiate, le quali non per privilegii, ma per antichissima consuetudine, overo per sentenzie passate in giudicato, o per concordati stabiliti e giurati co' vescovi si ritrovavano in possessione di non esser soggetti al giudicio episcopale, et altri anco restringendo alle sole occasioni di visita, fu nel quarto capo ordinato, quanto a' chierici secolari, che s'estendesse a tutti i tempi et a tutte le sorti d'eccessi, e dicchiarato che nissuna delle sudette cose ostassero.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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