Sopra la qual eccezzione, quando questo capo fu trattato, vi fu grandissima contenzione, perché pareva a' vescovi che, contra ogni dover, l'eccezzione fosse piú ampla che la regola, essendo maggior il numero de' dottori, scolari, regolari et ospitalarii che delli altri che abbiano lettere conservatorie, e che ad un particolare è facile provedere, ma i disordini che nascono per collegii et università esser importantissimi. Di questo il legato ne diede conto a Roma, dove essendo già deciso per quello che sotto Paolo III fu consultato, cioè esser necessario per mantenimento dell'autorità apostolica che i frati et università dependessero totalmente da Roma, non fu bisogno di nuova deliberazione, ma fu immediate risposto che le conservatorie di questi non fossero in alcun modo toccate. Onde essendo entrati in quel parere i padri della sinodo aderenti a Roma, gl'altri, che erano numero minore, aggionto qualche ufficio e qualche speranza per quietargli, furono costretti contentarsi dell'eccezzione.
Il sesto capo fu sopra il modo di vestir de' preti, nel che fu facilmente concluso di ordinare che tutti gl'ecclesiastici di ordine sacro o beneficiali fossero tenuti portare l'abito conveniente al grado loro, secondo l'ordinazione del vescovo, dando a quello potestà di poter suspendere i trasgressori, se ammoniti non ubediranno, e privargli de' beneficii, se dopo la correzzione non si emenderanno, col rinovare la constituzione del concilio viennense in questo proposito; la qual però era poco adattata a quei tempi, proibendo le sopravesti vergate e di diversi colori, et i tabbarri piú corti della veste, e le calze scacute, rosse o verdi, cose disusate che non hanno piú bisogno di proibizione.
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