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      Fu antichissimo uso di tutte le nazioni cristiane che, ad imitazione della mansuetudine di Cristo nostro Signore, tutti i ministri della Chiesa fossero netti e mondi dal sangue umano, non ricevendosi mai ad alcuno ordine ecclesiastico persona macchiata d'omicidio, o fosse quello volontario o casuale, e se qual si voglia ecclesiastico fosse incorso per volontà in simil eccesso, o per caso ancora, gli era levata immediate ogni fonzione ecclesiastica. Questo dalle altre nazioni cristiane, alle quali le dispense contra i canoni sono incognite, è stato et è di presente inviolabilmente osservato; ma dalla latina, dove le dispense sono in uso et in facilità, avendo commodo i ricchi di valersene, è rimasto in osservanzia solo per i poveri. Essendo proposto nel quarto e quinto articolo di moderar l'abuso, fu nel settimo capo statuito che l'omicida volontario resti sempre privo d'ogni ordine, beneficio et ufficio ecclesiastico, et il casuale, quando vi sia raggione di dispensarlo, la commissione della dispensazione non sia data ad altri che al vescovo, et essendoci causa di non commetterla a lui, al metropolitano, o ad un altro vescovo piú vicino: il qual decreto ben si vedeva che non serviva a moderar gl'abusi, ma piú tosto ad incarir le dispense, perché quanto all'omicidio volontario non erano ligate le mani al pontefice, e quanto al casuale era servato il decreto, non commettendo ad altri che al vescovo, ma non impedito però il dispensare alla dritta senza commetter la causa ad altri, facendo prima le prove in Roma, o veramente espedendo la dispensa sotto nome di motu proprio, o con altre clausule delle quali la cancellaria abonda, quando gli vien occasione di valersene.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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