E dall'altro canto i presidenti, vedendo il rischio che questa materia pericolosa per la corte fosse posta a campo, proposero essi un leggier rimedio per impedire che si trattasse del buono: e questo fu che i beneficii regolari, soliti esser dati in titolo a religiosi, quando per l'avvenir vacheranno, non siano conferiti se non a professi di quell'ordine, overo a persona che debbi ricever l'abito e far la professione. Che fu il capo decimo: il che alla corte romana poteva importar poco, essendo già commendati tutti quelli che si potevano commendare, e ne' prelati non era grand'ardore d'ottener maggior cosa, se ben cedeva in onor delle chiese loro aver abbati regolari residenti. Ma per il favore fatto al monacato di non usurpargli piú di quello che sino allora era usurpato, gli fu congionto un contrapeso nel seguente capo, con ordinare che non potessero aver beneficii secolari, eziandio curati. Il quale capitolo, se ben parla di quei solamente che sono trasferiti da un ordine ad un altro, ordinando che non sia alcun ricevuto, se non con condizione di star nel chiostro, nondimeno per la parità della raggione, anzi per un argomento di maggior raggione, è stato inteso generalmente di tutti. E perché si concedevano in corte per grazia le chiese in iuspatronato e per far anco maggior grazia a petizione di chi l'impetrava, era conceduto che potessero deputar persona ecclesiastica con facoltà d'instituir il presentato, nel duodecimo capo fu rimediato al disordine, ordinando che il iuspatronato non possi competere se non a chi averà de nuovo fondato chiesa, overo averà provisto de' beni suoi patrimoniali per dote competente d'una fondata; e per rimedio del secondo disordine, nel capo decimoterzo fu proibito al patrone, eziandio per virtú di privilegio, di far la presentazione ad altri che al vescovo.
| |
|