Il primo era compitamente ordinato nella sessione sesta, né si vi poteva aggionger di piú, atteso che la privazione della metà delle entrate per pena pecuniaria è gravissima, né si può imponer maggiore, non volendo mandar li vescovi mendicando; altra pena maggiore non si può inventare, quando la contumacia eccessiva cosí meritasse, salvo che la privazione, la qual avendo bisogno d'un essecutore, né potendo esser altri che il papa, poiché l'antica usanza della Chiesa ha riservato a quella Sede la cognizione delle cause de' vescovi, già in quella sessione s'è rimesso alla Santità Sua di trovar rimedio, o per mezo d'una provisione nuova, o per altro, et ubligato il metropolitano ad avisarla dell'assenza. Alla seconda provisione fu dato principio, e furono con piú decreti, in quella sessione e nelle altre, levate molte essenzioni d'impedimento a' vescovi d'essercitar il loro carico. Resta adonque al presente solo continuare e levare il rimanente, elegendo come allora fu fatto un numero de padri che raccogliano gl'impedimenti, acciò in congregazione possino esser proposti e proveduti.
L'arcivescovo di Granata soggionse che in quel concilio fu proposto un altro piú potente et efficace rimedio, cioè che l'obligo di riseder fosse per legge divina, il che fu trattato et essaminato per 10 mesi continui; e se quel concilio non fosse stato interrotto, sarebbe stato deciso come articolo necessario, anzi principale della dottrina della Chiesa, che non solo fu allora discusso, ma furono anco poste in stampa da diversi le raggioni usate: sí che la materia è preparata e digesta, né resta altro al presente che dargli perfezzione.
| |
Chiesa Sede Santità Sua Granata Chiesa
|