E sí come il governo della Chiesa per la ierarchia s'č conservato, cosí darŕ in una popularitŕ et anarchia che la destruggerŕ.
Giovanni Battista Bernardo, vescovo di Aiace, tra quelli che credendo la residenza de iure divino riputavano che non fosse ben parlar di quella questione, uscí con una sentenzia singolare, e disse che non avendo mira di stabilir piú una che l'altra opinione, ma solo obligar alla residenza, sí che si metta in effetto realmente, esser vano il decchiarare d'onde venga l'ubligazione e non meno vana ogni altra cosa, salvo che il levar la causa dell'assenza; questa non esser altra se non che i vescovi si occupano nelle corti de' prencipi, negli affari de' governi mondani: sono giudici, cancellieri, secretarii, conseglieri, financieri, e pochi carichi di Stato vi sono, dove qualche vescovo non sia insinuato. Questi ufficii gli sono proibiti da san Paolo, che ebbe per necessario al soldato di Chiesa astenersi da negozii secolari; esseguiscasi questo, che č precetto divino, proibiscasi che non possino aver né carico, né ufficio, né grado ordinario, né straordinario negl'affari del secolo; che proibitogli questo et ordinato che non s'impediscano in negozii secolari, non restando a' vescovi causa di star alla corte, anderanno alla residenza da se stessi senza precetti, senza pene, né vi sarŕ occasione alcuna di partirsi. In conclusione inferí che fosse nel concilio fatta una decchiarazione che non fosse lecito a' vescovi, né ad altri che hanno cura d'anime di essercitare alcun ufficio o carico secolare.
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