Ordinò anco che fosse ammonito il popolo d'andar alle parochie, almeno le dominiche e maggiori feste, decchiarando che le sudette cose sono a' prelati proposte, accioché proibiscano e correggano, eziandio come delegati della Sede apostolica, non solo quelle, ma anco tutte le simili.
[Decreto della riforma]
Il decreto della riforma comprendeva 11 capi:
[1] Che tutti li decreti de' pontefici e concilii spettanti alla vita et onestà de' chierici per l'avvenire siano osservati sotto le medesime et ancora maggiori pene, ad arbitrio dell'ordinario, e siano restituiti in uso quelli che in disuetudine sono andati.
2 Che non sia provisto a' vescovati se non persona che, oltre le qualità requisite da' sacri canoni, sia sei mesi inanzi in ordine sacro, e se di tutte le qualità debite non vi sarà notizia in corte, si pigli informazione da' noncii, dall'ordinario overo da' ordinarii vicini. Che sia maestro, dottore o licenziato in teologia o in legge canonica, overo decchiarato idoneo ad insegnar, per publico testimonio d'una academia; e li regolari abbiano simil fede da' superiori della religion sua, e li processi o testificazioni siano gratuitamente prestate.
3 Che li vescovi possino convertir la terza parte delle entrate nelle chiese catedrali e collegiate in distribuzioni quotidiane, le quali però non siano perdute da quella degnità; che non avendo giurisdizzione o altro ufficio, faranno residenza in chiesa parochiale unita, essistente fuori della città.
4 Che nissun abbia voto in capitolo se non sia ordinato subdiacono, e per l'avvenire chi otteneria beneficio al qual sia annesso qualche carico, fra un anno sia ubligato ricever l'ordine per poterlo essercitare.
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Sede Decreto
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