E se qualche republica ha dato la cura de' testamenti a' suoi prelati, in questo sono giudici non spirituali, ma temporali, e debbono ricever le leggi da governarsi in ciò non da' concilii, ma dalla maestà che regge la republica, non operando qui come ministri di Cristo, ma come stati, membra o bracia della republica mondana, secondo che con diversi nomi sono chiamati et intervengono ne' publici governi. Ma non era meno notato il quinto capo in materia delle dispense, imperoché essendo cosa certa che ne' vecchi tempi ogni dispensa era amministrata da' pastori nelle proprie chiese e poi in successo li pontefici romani hanno riservato a loro medesimi alcune cose piú principali (potrebbe alcun dire con buon fondamento, acciò le cose importanti non fossero maneggiate da qualche persona inetta, se ben veramente è molto forte la raggione in contrario dal vescovo di Cinquechiese detta di sopra), nondimeno, poiché il concilio decreta che le dispense siano commesse agl'ordinarii, a' quali appartenerebbono, cessando le riserve, a che può servire il restringere la facoltà ad uno per commetterla al medesimo? Apparir ben chiaro che a Roma con le riserve delle dispense non si vuol altro se non che le sue bolle siano levate, poiché, questo fatto, giudicano esser il meglio che l'opera sia, piú tosto che da altri, esseguita da chi potrebbe esseguirla, se non fosse vietato. Diverse altre opposizioni erano fatte da quei che volontieri giudicano le azzioni altrui tanto piú prontamente, quanto vengono da piú eminenti persone; le qual, per non esser di gran momento, non sono degne d'istoria.
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Cristo Cinquechiese Roma
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