Ma anco qui cadeva un'altra ambiguità, quo iure, potendosi intendere iure pontificio o iure divino: quando s'intenda al primo modo, esser cosa chiarissima che sono superiori, ritrovandosi tante decretali che espressamente lo dicono; ma con tutto che ciò sia vero e certo, non sarebbono da condannar li luterani per questo rispetto come eretici, non potendosi aver per articolo di fede quello che non ha altro fondamento che in legge umana; meritano ben esser condannati, negando la superiorità de' vescovi a' preti, quando quella sia de iure divino. Soggionse che egli ciò aveva per chiaro e poteva evidentemente provarlo e risolver ogni cosa in contrario; ma non doveva passar piú oltre, essendo proibito il parlarne. E qui passò a mostrare esser proprio de' vescovi il ministerio della confermazione e dell'ordinazione, e parlato sopra l'ottavo capo in conformità degli alti, finí il suo discorso.
Seguitò dopo lui a parlare Giovanni Fonseca, teologo di Granata, il qual entrò nella materia gagliardamente e disse che non era, né poteva esser proibito il parlarne, poiché essendo proposto l'articolo per discutere se era eretico, è ben necessario che si tratti se è contra la fede, né contra quella può intendersi cosa che non repugni al ius divino; che egli non sapeva onde fosse derivata la voce che non si potesse parlarne, poiché anzi con la proposta dell'articolo era commandato che fosse discusso. E qui passò a trattare non solo della superiorità, ma dell'instituzione ancora, asserendo che li vescovi sono da Cristo instituiti e per ordinazione sua divina superiori a' preti.
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Giovanni Fonseca Granata Cristo
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