Che Cristo instituí gl'apostoli con giurisdizzione, e dagl'apostoli in qua la Chiesa perpetuamente gli ha con giurisdizzione instituiti: adonque questo s'ha d'aver per tradizione apostolica, et essendo definito che li dogmi della fede s'hanno per la Scrittura e per le tradizioni, non si può negare che questo dell'instituzione episcopale non sia dogma di fede e tanto piú, quanto sant'Epifanio e sant'Agostino pongono Aerio tra gl'eretici per aver detto che li preti fossero uguali a' vescovi, che non potrebbe esser se non fossero de iure divino.
Cinquantanove padri furono di questa opinione e sarebbe forse il numero stato maggiore, quando molti non si fossero trovati indisposti in quel tempo per un'influenza che generalmente regnava allora de' catarri, et alcuni altri non avessero finto il medesimo impedimento per non ritrovarsi in quella meschia e non offender alcuno in cosa trattata con tanto affetto, e massime quelli che per aver parlato della residenza come sentivano, si trovavano incorsi in indegnazione de' loro patroni; et ancora se il cardinale Simoneta, quando gli parve che le cose passassero troppo inanzi, non avesse fatto diversi ufficii, adoperando a questo Giovanni Antonio Fachinetto, vescovo di Nicastro, e Sebastiano Vanzio, vescovo di Orvieto, li quali con molta destrezza persuadendo che il tentativo de' spagnuoli era a fine di sottrarsi dalla ubedienza del papa e che sarebbe stato un'apostasia dalla Sede apostolica con gran vergogna e danno dell'Italia, la qual non ha altro onore tra le nazioni oltramontane, se non quello che riceve dal ponteficato.
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