19 Che inanzi l'amministrazione di ciascun sacramento preceda in lingua volgare un'esposizione, sí che gl'ignoranti intendino l'uso e l'efficacia.
20 Che secondo gl'antichi canoni, li beneficii non siano conferiti da' vicarii, ma da' medesimi vescovi fra termine di sei mesi, altrimenti la collazione si devolva al prossimo superiore e gradatamente al papa.
21 Che li mandati di proveder le espettative, li rigressi, le resignazioni in confidenza e le commende siano rivocate e bandite dalla Chiesa come contrarie a' decreti.
22 Che le resignazioni in favore siano in tutto esterminate dalla corte romana, essendo un eleggersi o dimandar il successore, cosa proibita da' canoni.
23 Che li priorati semplici, a' quali contra la fondazione è stata levata la cura delle anime et assignata ad un vicario perpetuo con una picciola porzione di decima o d'altra entrata, alla prima vacanza siano restituiti nello stato di prima.
24 Che li beneficii, a' quali non è congionto alcun ufficio di predicar, amministrar sacramenti, o altro carico ecclesiastico, dal vescovo, col conseglio del capitolo, sia imposta qualche cura spirituale, o siano unite alle parochiali vicine, non dovendo, né potendo esser alcun beneficio senza ufficio.
25 Che non siano imposte pensioni sopra beneficii e le imposte siano abolite, accioché le entrate ecclesiastiche siano spese nel viver de' pastori, de' poveri et altre opere pie.
26 Che a' vescovi sia restituita intieramente la giurisdizzione ecclesiastica in tutta la diocese, levate tutte le essenzioni, eccetto a' capi degl'ordini e monasterii che sono soggetti a loro et a quelli che fanno capitoli generali, a' quali le essenzioni sono con titolo legitimo concesse, provedendo però che non siano essenti dalla correzzione.
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Chiesa
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