27 Che il vescovo non usi la giurisdizzione, né tratti negozii gravi della diocesi, se non con conseglio del capitolo; e li canonici resedino continuamente nella catedrale, siano di buoni costumi e scienza et almeno di 25 anni: perché inanzi quella età, non avendo per le leggi libera potestà sopra li suoi beni, non debbono esser dati per conseglieri a' vescovi.
28 Che li gradi di consanguinità, affinità e parentela spirituale siano osservati, overo di nuovo riformati, ma non sia lecito dispensar in quelli, eccetto tra li re e prencipi per ben publico.
29 Che essendo nate molte pertorbazioni per causa delle imagini, proveda la sinodo che il popolo sia insegnato che cosa debbia creder di quelle, e che siano levati gl'abusi e superstizioni, se alcune siano introdotte nel culto d'esse. Il medesimo si faccia delle indulgenze, peregrinaggi, reliquie de' santi, e delle compagnie o confraternità.
30 Che sia restituita nella Chiesa catolica la publica et antica penitenza per i peccati gravi e publici, e posta in uso; et ancora, per placar l'ira di Dio, sia restituito l'uso de' digiuni et altri essercizii luttuosi e preghiere publiche.
31 Che la scommunica non sia decretata per ogni sorte di delitto o contumacia, ma solo per i gravissimi e ne' quali il reo perseveri dopo le ammonizioni.
32 Che per abbreviar o levar in tutto le liti beneficiali, da' quali tutto l'ordine ecclesiastico è contaminato, sia tolta via la distinzione di petitorio e possessorio, novamente trovata in quelle cause; siano abolite le nominazioni delle università, sia commandato a' vescovi di dar li beneficii non a chi gli ricerca, ma a chi gli fugge et è meritevole, et il merito si potrà conoscer se dopo il grado ricevuto nell'università, s'averà adoperato qualche tempo, col voler del vescovo et approbazione del popolo, nelle prediche.
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Chiesa Dio
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