Erano gl'articoli 8, sopra quali si doveva disputare se erano ereticali e si dovessero dannare:
1 Che il matrimonio non sia sacramento instituito da Dio, ma introdozzione umana nella Chiesa e che non abbia promessa alcuna di grazia.
2 Che li progenitori possono irritare li matrimoni secreti e non esser veri matrimoni i contratti in quella maniera, anzi esser ispediente che nella Chiesa per l'avvenire siano irritati.
3 Che sia lecito, essendo repudiata la moglie per causa di fornicazione, contraer matrimonio con un'altra, vivente la prima, et esser errore far divorzio per altra causa che di fornicazione.
4 Che sia lecito a' cristiani aver piú mogli, e le proibizioni delle nozze in certi tempi dell'anno esser superstizion tirannica, nata dalla superstizione de' gentili.
5 Che il matrimonio non si debbia posporre, ma anteporre alla castità, e che Dio dà maggior grazia a' maritati ch'agli altri.
6 Che i sacerdoti occidentali possono lecitamente contraer matrimonio, non ostante il voto o la legge ecclesiastica, e che il dire il contrario altro non sia se non condannar li matrimoni, ma tutti quelli che si sentono non aver il dono della castità, possono contraer matrimonio.
7 Che debbino esser guardati li gradi di consanguinità et affinità descritti a' XVIII del Levitico, e non piú, né meno.
8 Che l'inabilità alla congionzion carnale e l'ignoranza intervenuta nel contrattar siano sole cause di discioglier il matrimonio contratto, e che le cause del matrimonio s'aspettino a' prencipi secolari.
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