Quelli che tal potestà negavano, si valevano di quel fondamento, che in ogni sacramento sono essenziali la materia, la forma, il ministro et il recipiente, in che, come cose instituite da Dio, non vi è alcuna potestà ecclesiastica. Dicevano che avendo dicchiarato il concilio fiorentino il solo consenso de contraenti esser necessario al matrimonio, chi vi aggiongesse l'esser publico per condizione necessaria, inferrirebbe che il solo consenso non bastasse e che il concilio fiorentino avesse mancato d'una dicchiarazione necessaria. Che Cristo generalmente aveva detto del matrimonio non poter l'uomo separar quello che da Dio è congionto, comprendendo e la publica e la secreta congionzione. Che ne' sacramenti non si debbe asserir alcuna cosa senza autorità della Scrittura o della tradizione; ma né per l'una, né per l'altra s'ha che la Chiesa abbia quest'autorità; anzi, in contrario per tradizione s'ha che ella non l'abbia, poiché le chiese, in ogni nazione e per tutto 'l mondo, sono state uniformi in non pretendervi potestà. In contrario si diceva esser cosa chiara che la Chiesa ha autorità d'inabilitar le persone a contraer matrimonio, perché molti gradi di consanguinità et affinità sono impedimenti posti per legge ecclesiastica, e parimente l'impedimento di voto solenne è introdotto per legge pontificia; adonque anco la secretezza si può aggionger appresso questi altri impedimenti con la medesima autorità. Per l'altra parte era risposto che la proibizion per raggion di parentela è de iure divino, sí come san Gregorio e molti altri pontefici successori hanno terminato; che non può esser contratto matrimonio tra doi, sin tanto che si conoscono congionti in parentado in qualonque grado.
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