Prima dicchiarò li luoghi di san Paolo, che li ministri di Cristo sono dispensatori de' misterii di Dio e dell'Evangelio, dicendo che era glosa contraria al testo l'introdurre in quel luogo dispensa, cioè disobligazione dell'osservar la legge, ma che altro non significava se non un'annonciar, publicar o dicchiarar i misterii divini, e la parola di Dio, che è perpetua e resta inviolabile in eterno. Concesse che nelle leggi umane cadeva la dispensa per l'imperfezzione del legislatore, il qual non può preveder tutti li casi, e facendo la legge universale, per le occorrenze che portano le eccezzioni, ha bisogno di riservare a chi governa la republica una autorità di proveder a' casi particolari. Ma dove Dio è legislatore, al quale nissuna cosa è occolta e nissun accidente può avvenire non preveduto, la legge non può aver eccezzione, però la legge divina naturale non si ha da distinguere in legge scritta, la qual per il rigore in alcuni casi debbia esser interpretata et indolcita, ma essa medesima è la equità. Nelle leggi umane, dove alcuni casi, per li particolari accidenti, se fossero stati preveduti dal legislatore, non sarebbono compresi nella legge, nasce la dispensa; non che il dispensatore possi in caso alcuno liberar quello che è obligato, né meno se alcun merita la dispensa, et egli la neghi, colui però resta sotto l'obligo; esser un'opinione perversa persuasa al mondo che il dispensare sia far una grazia; la dispensa è cosí ben giustizia come qualonque altra distributiva; che pecca il prelato che non la dà a chi si debbe; et in somma disse: quando una dispensa è ricchiesta, o siamo in caso che, se fosse stato previsto quando la legge si fece, sarebbe stato eccettuato, e qui vi è obligo di dispensare, eziandio non volendo, o siamo in caso che, preveduto, sarebbe stato compreso, e qui non si estende potestà dispensatoria.
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