7 I vescovi non esser superiori a' preti, o non aver potestà di confermare et ordinare, overo che quella potestà l'abbiano anco li preti, o che gl'ordini conferiti senza il consenso o vocazione del popolo o della potestà secolare siano nulli, o pure che siano legitimi ministri della parola di Dio e de' sacramenti quelli che non sono legitimamente ordinati dalla potestà ecclesiastica.
8 Che li vescovi assonti per autorità del romano pontefice non sono legitimi e veri, ma invenzione umana.
[Decreto di riforma intorno all'ordine e la residenza]
Fu poi letto il decreto della riforma, il qual conteneva 18 capi.
Il primo, spettante alla tanto debattuta materia della residenza, dove si diceva che, per precetto divino, ogni uno, a cui è data cura d'anime, debbe conoscer le sue pecorelle, offerir per loro sacrificio, pascerle con la predicazione, sacramenti e buon essempio, aver cura de' poveri et attender ad altri officii pastorali; le qual cose non potendo esser adempite da chi non invigila et assiste al suo gregge, la sinodo gl'ammonisce a pascere e reggere con giudicio e verità. Ma acciò che male interpretando le cose statuite sotto Paolo III in questa materia, nissun intenda essergli lecita un'assenza di 5 mesi, dicchiara che chiunque ha vescovati, sotto qual si voglia titolo, eziandio li cardinali, sono obligati a reseder personalmente, non potendo restar assenti se non quando lo ricerchi la carità cristiana, l'urgente necessità, la debita obedienza e l'utilità della Chiesa o della republica; vuole che tali cause dell'assenza siano approvate per legitime dal pontefice o dal metropolitano, eccetto quando saranno notorie o repentine, dovendo nondimeno il concilio provinciale conoscere e giudicare le licenze concesse, acciò non vi intervenga abuso; provedendo tuttavia li prelati assenti che il popolo per l'assenza non patisca danno alcuno.
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Dio Decreto Paolo III Chiesa
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