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      E perché una breve assenza non è degna di questo nome, eziandio senza alcuna delle sudette cause, dicchiara che questa tale non possi ecceder il spacio di 2 mesi o di 3 al piú, o sia continuo, o in diversi tempi, purché vi sia qualche raggione d'equità e senza danno del gregge; il che sia rimesso alle conscienze de' prelati; ammonendo ciascuno a non restar assente le dominiche dell'advento e quaresima, le feste della Natività, Risorrezzione, Pentecoste o Corpo di Cristo. Al qual decreto chi contravenirà, oltra le pene imposte contra li non residenti sotto Paolo III et il peccato mortale, non possi con buona conscienza goder li frutti per la rata del tempo, decretando le medesime cose di tutti gl'altri che hanno cura d'anime, li quali, quando con licenza del vescovo s'assenterranno, debbino sostituir un vicario idoneo, approvato dal vescovo, con la debita mercede e che quel decreto, insieme con l'altro sotto Paolo III siano publicati ne' concilii provinciali e diocesani.
      Degl'altri capi spettanti agl'ordini che il decreto conteneva, il secondo era che, qualonque tiene vescovato, sotto qual si voglia titolo, eziandio cardinali, non ricevendo la consecrazione fra 3 mesi, perdino li frutti, e differendo oltre 3 altri, siano privati del beneficio, e che la consecrazione, quando si farà fuori della corte romana, si celebri nella propria chiesa, o veramente nella provincia, quando vi sia il commodo.
      III Che li vescovi celebrino le ordinazioni in propria persona, e quando siano impediti d'infermità, non mandino li sudditi per esser ordinati da altri vescovi, se non essaminati et approvati da loro.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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