IX Che il vescovo non possa ordinar un suo famigliare non suddito, se non averà abitato con lui 3 anni, e conferendogli immediate beneficio.
X Nissun abbate o altro prelato possi conferir la prima tonsura o gl'ordini minori, se non a sudditi loro regolari, né questi o altri prelati, collegii overo capitoli possino conceder lettere dimissorie a chierici secolari per ricever gl'ordini.
XI Che gl'ordini minori siano conferiti a chi intende la lingua latina, e con interposizione di tempi tra l'uno e l'altro; et essendo questi gradi agl'altri, nissun sia ordinato, se non vi sia speranza che possi diventar degno degl'ordini sacri, e dall'ultimo d'essi minori s'interponga un anno al subdiaconato, se dal vescovo, per utilità della chiesa, non sarà giudicato altrimenti.
XII Nissun sia ordinato al subdiaconato inanzi il vigesimosecondo, al diaconato inanzi il vigesimoterzo, al presbiterato inanzi il vigesimosesto, né da questi siano essenti gli regolari.
XIII Che i subdiaconi e diaconi siano prima esperimentati negl'ordini minori e sperino di poter viver in continenza, servino alla chiesa alla quale sono applicati, e riputino molto conveniente il ricever la communione la dominica e giorni solenni, quando ministrano all'altare. I subdiaconi non passino a grado piú alto, se non essercitati per un anno nel proprio, ma per virtú di qual si voglia privilegio non siano dati doi ordini sacri in un giorno.
XIV Al presbiterato non sia ordinato se non sarà diacono essercitato nel ministerio almeno per un anno e trovato idoneo ad insegnar il popolo et amministrar li sacramenti, et abbia cura il vescovo che questi tali celebrino almeno la dominica e feste solenni, et avendo cura d'anime, che satisfacciano al loro carico, e se alcuno sarà ordinato agl'ordini superiori inanzi gl'inferiori, il vescovo possi dispensare se vi sarà causa legitima.
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