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      Se caso alcuno vi è - diceva egli - nel quale il superior possi commandar un matrimonio giustamente, può anco constringer con mandato penale a celebrarlo: esser cosa decisa anco da' teologi che il timor giusto non causa azzione involontaria. Voleva egli che le cause legitime fossero eccettuate e che il decreto fosse formato sí che comprendesse solamente quelli che constringono contra il giusto e contra l'ordine della legge: poter occorrer molti casi in quali la necessità del ben publico ricerchi che un matrimonio sia contratto, in quali sarebbe contra le leggi divine et umane dire che il prencipe non potesse e commandarlo e constringer a contraerlo. A questa raggion aggionse per essempio che del 1556, a' 2 genaro, Paolo IV fece intimar un monitorio a donna Gioanna d'Arragona, moglie d'Ascanio Colonna, che non maritasse alcune delle figlie senza licenza sua, e se altrimenti facesse, il matrimonio fosse nullo, se ben fosse anco dopo consummato. Che da quel papa intelligentissimo e di provata bontà non sarebbe stato fatto, quando i prencipi non avessero facoltà, per rispetto di ben publico, di maritar li sudditi.
      Nel ponto del non far menzione de' prencipi fu seguito da molti, e si levò il nome d'imperatore, re e prencipe; ma del rimanente ebbe grandissima repugnanza, con questa sola raggione, che il matrimonio è cosa sacra e che la potestà secolare non può avervi sopra autorità, e che quando pur vi sia causa legitima per quale alcuno possi esser constretto a matrimonio, questo non può esser fatto se non con la potestà ecclesiastica.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





Paolo IV Gioanna Arragona Ascanio Colonna