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      Quanto alla pluralità de' beneficii, nissun possi averne piú d'uno, levata la differenza, incognita a' buoni secoli, de semplici e curati, compatibili et incompatibili; e chi al presente ne tiene molti, ne elegga un solo fra breve tempo. Che sia levata afatto la resignazione in favore. Che non si debbi proibir il conferir beneficii a soli quelli che hanno la lingua, perché le leggi di Francia, senza alcun'eccezzione, proibiscono ad ogni sorte d'esteri aver ufficii, né beneficii nel regno. Le cause criminali de' vescovi non possino esser in alcun modo giudicate fuori del regno, essendo antichissimo privilegio della Francia che nissun, né volontario, né sforzato può esser giudicato fuori del regno. Che a' vescovi sia restituita la facoltà d'assolver da tutti i casi senza alcun eccezzione. Che per levar le liti beneficiali siano levate le prevenzioni, resignazioni in favore, mandati, espettative et altri modi illegitimi d'ottener beneficii. La proibizione che li chierici non s'intromettino in negozii secolari sia esplicata, sí che debbino astenersi sempre da tutte le fonzioni che non sono sacre overo ecclesiastiche e proprie al loro ordine. Quanto alle pensioni, siano levate et abrogate le già imposte. Che nelle cause de iuspatronati in Francia non si parti dall'antico instituto di giudicar in possessorio per quello che è in ultima possessione, e nel petitorio, per quello che ha legitimo titolo o possessione longa. Intorno a tutte le cause ecclesiastiche non sia pregiudicato alle leggi di Francia, che il possessorio sia giudicato da' giudici regii et il petitorio dagl'ecclesiastici, ma non fuori del regno.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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