Che la sinodo, oltra le cose statuite sopra le persone ecclesiastiche, ha giudicato dover emmendar altri abusi da' secolari introdotti contra l'immunità della Chiesa, confidando che' prencipi se ne contentaranno e faranno render la debita obedienza al clero. E però gli ammonisce, inanzi le altre cose, che facciano render da' loro magistrati, officiali et altri signori temporali quell'obedienza che essi medesimi prencipi sono tenuti prestare al sommo pontefice et alle constituzioni conciliari: il che per facilitar, rinovando, statuisce alcune delle cose decretate da' sacri canoni e dalle leggi imperiali a favor dell'immunità ecclesiastica, le quali debbino esser osservate da tutti sotto pena d'anatema.
1 Che le persone ecclesiastiche non possino esser giudicate al foro secolare, ancora che vi fosse dubio del titolo del chiericato e quantonque essi medesimi consentissero overo avessero renonciato alle cose impetrate, o per qualsivoglia altra causa, eziandio sotto pretesto di publica utilità o di servizio del re, né possino proceder nelle cause d'assassinio, se non sarà vera e propriamente assassinio e che notoriamente consti, e negl'altri casi dalla legge permessi, non lo possino far, se non precedendo prima la decchiarazione dell'ordinario.
2 Che nelle cause spirituali, matrimoniali, d'eresia, decime, iuspatronatus, beneficiali, civili, criminali e miste, pertinenti in qual si voglia modo al foro ecclesiastico, cosí sopra le persone, come sopra li beni, decime, quarte o altre porzioni spettanti alla Chiesa e sopra li beneficii patrimoniali, feudi ecclesiastici, giurisdizzione temporale di chiese, non possino li giudici temporali intromettersi né in petitorio, né in possessorio, levata qualonque appellazione, o per pretesto di dinegata giustizia, o come d'abuso, o perché sia renonciato alle cose impetrate; e quelli che nelle suddette cause ricorreranno al secolare, siano escommunicati e privati delle raggioni che in quelle gli competivano.
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