E ciò sia osservato eziandio nelle cause pendenti in qualonque instanza.
3 Non possino li secolari, eziandio per autorità apostolica o consuetudine immemorabile, constituire giudici in cause ecclesiastiche, e li chierici che riceveranno tal officii da' laici, eziandio per vigor di qual si voglia privilegio, siano sospesi dagl'ordini, privati de' beneficii et officii et inabili a quelli.
4 Che il secolare non possa commandar al giudice ecclesiastico di non scommunicar senza licenza, o di revocar overo sospender la scommunica fulminata; né possi proibirgli che non essamini, citi e condanni, e che non abbia birraria et essecutori proprii.
5 Che imperatore, re o qualsivoglia prencipi non possino far editti o ordinazioni in qual si voglia modo, pertinenti a cause o persone ecclesiastiche, né intromettersi nelle persone, cause, giurisdizzioni, né tribunali, eziandio nell'Inquisizione, ma siano obligati prestar il braccio a' giudici ecclesiastici.
6 Che la temporal giurisdizzione de' ecclesiastici, eziandio con mero e misto imperio, non sia turbata, né meno li sudditi loro nelle cause temporali siano tirati a' tribunali secolari.
7 Nissun prencipe o magistrato prometti per brevetto o altra scrittura, o dia speranza d'aver beneficio alcuno posto nel dominio loro, né gli possi procurar da' prelati o capitoli di regolari, e chi per quella via ne ottenerà, sia privato et inabile.
8 Che non possino metter mano ne' frutti de' beneficii vacanti sotto pretesto di custodia o iuspatronato o di protezzione. né a fine d'ovviare a discordie, né mettervi economi o vicarii; e li secolari che accetteranno tal officii e custodie siano scommunicati, e li chierici sospesi dagl'ordini e privati de' beneficii.
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Inquisizione
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