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      9 Che gl'ecclesiastici non siano astretti a pagar tasse, gabelle, decime, passi, sussidii, eziandio con nome di dono o imprestito, cosí per li beni della Chiesa, come per i patrimoniali, eccettuate quelle provincie dove per antichissima consuetudine gl'ecclesiastici medesimi ne' publici commicii intervengono ad imponer sussidii cosí a' laici, come ecclesiastici contra gl'infedeli o per altre urgentissime necessità.
      10 Non possino metter mano ne' beni ecclesiastici, mobili et immobili, vassalli, decime et altre raggioni, né meno ne' beni delle communità o de' privati sopra quale la Chiesa ha qualche raggione; né afflittar pascoli o erbaggi che nascono ne' terreni e possessioni della Chiesa.
      11 Che le lettere, sentenzie e citazioni de' giudici ecclesiastici, specialmente della corte di Roma, subito essibite, senza eccezzione siano intimate, publicate et esseguite, né cosí di questo, come del pigliar possesso de' beneficii s'abbia da ricercar consenso o licenza, che si chiama Exequatur o veramente Placet, o con qual si voglia altro nome, eziandio sotto pretesto d'ovviare alle falsità e violenze, et eccetto nelle fortezze et in quei beneficii dove li prencipi sono riconosciuti per raggion del temporale. E se vi sarà dubio, o della falsità delle lettere, o di qualche gran scandalo e tumulto, possi il vescovo, come delegato apostolico, statuir quello che sarà di bisogno.
      12 Non possino li prencipi e magistrati alloggiar li suoi officiali, famigliari, soldati, cavalli, cani, nelle case o monasterii d'ecclesiastici, né cavar da loro alcuna cosa per il vitto o per il transito.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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