13 E se alcun regno, provincia o luogo pretenderà non esser tenuto ad alcuna delle suddette cose, in virtú di privilegii della Sede apostolica che siano in attual osservanza, li privilegii debbino esser essibiti al pontefice fra un anno dopo il fine del concilio, quali siano da lui confermati secondo il merito de' regni o provincie; e finito l'anno, se non saranno essibiti, s'intendino di nissun vigore.
E per epilogo era un'ammonizione a tutti li prencipi d'aver in venerazione le cose che sono di raggione ecclesiastica, come peculiari di Dio, e non le lasciar offender dagl'altri, innovando tutte le constituzioni de' sommi pontefici e sacri canoni in favor dell'immunità ecclesiastica, commandando sotto pena d'anatema che né direttamente, né indirettamente, sotto qualonque pretesto, sia statuito o esseguito alcuna cosa contra le persone e beni ecclesiastici, overo contra la loro libertà, non ostanti qualsivoglia privilegii et essenzioni, eziandio immemorabili.
E questo è quello che prima agl'ambasciatori era stato communicato e da loro mandato ciascuno al suo prencipe e per causa del quale il re di Francia diede l'ordine agl'ambasciatori suoi, del quale di sopra s'è parlato. E l'imperatore, vedutigli, scrisse al cardinal Morone che né come imperatore, né come arciduca assentirebbe mai che si parli in concilio di riformar giurisdizzione de' prencipi, né di levargli l'autorità d'aver aiuti e contribuzioni dal clero, considerandogli che tutti li mali passati erano nati per oppressioni tentate dagl'ecclesiastici contra li popoli e li prencipi.
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