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      Remise però la sinodo all'arbitrio del vescovo il tralasciar le denunziazioni, ma dicchiarò inabili a contraer matrimonio quelli che tentassero di contraerlo senza la presenza del paroco, o altro prete di tal autorità, e doi o tre testimonii, irritando et annullando tal contratti con pena a' contrafacienti. Dopo essorta li congiugati a non abitar insieme inanzi la benedizzione e commanda al paroco d'aver un libro, dove li matrimoni cosí contratti siano scritti. Essorta i congiugati a confessarsi e communicarsi inanzi il contratto o la consummazione del matrimonio, reserva le consuetudini e ceremonie di ciascuna provincia, volendo che il decreto abbia vigore 30 dí dopo che sarà publicato in ciascuna parochia.
      2 Intorno gl'impedimenti matrimoniali afferma la sinodo che la moltitudine de' decreti causava gran peccati e scandali, però restrinse quello della cognazione spirituale a quello che è tra il battezato e padre e madre di quello con i padrini, et il numero di questi ad un uomo et una donna solamente. Il medesimo ordinando quanto alla parentela che nasce per il sacramento della confermazione.
      3 L'impedimento dell'onestà, che ha origine da' sponsalii, lo restrinse al solo primo grado.
      4 Quello dell'affinità fornicaria, al primo e secondo.
      5 Sopra le dispense del già contratto matrimonio, levò la speranza di quelle a' contraenti scientemente in gradi proibiti et a quelli che, anco ignorantemente, avessero contratto senza le solennità; in caso di probabil ignoranza, si possi conceder dispensa gratuitamente.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561