Ma per contraerlo in gradi proibiti, overo non si dia mai dispensa, overo rare volte con causa, e senza spesa; né meno nel secondo grado, se non tra gran prencipi per causa publica.
6 Che non possi esser contratto matrimonio con una donna rapita, mentre sarà in potestà di chi la rapí; dicchiara gli raptori e chi gli assiste di conseglio, aiuto o favore, scommunicati, infami, incapaci d'ogni degnità, e chi averà rapito donna, o pigliandola o non pigliandola in moglie, sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice.
7 Ordinò che li vagabondi non siano admessi a' matrimoni, se non fatta diligente inquisizione e con licenza dell'ordinario, essortando li magistrati secolari a punirgli severamente.
8 Contra li concubinarii ordinò che, ammoniti 3 volte dall'ordinario, non si separando, debbiano esser scommunicati; e perseverando anco un anno dopo la censura, l'ordinario procedi contra loro severamente, e le concubine, dopo tre ammonizioni, siano punite e, parendo cosí al vescovo, scacciate dalle terre anco con l'aiuto del braccio secolare.
9 Commandò in pena di scommunica a qualonque signore temporale e magistrato di non costringer li sudditi o qualsivoglia altri direttamente o indirettamente a maritarsi.
10 Restrinse le proibizioni antiche delle solennità delle nozze dall'Advento all'Epifania e dalle Ceneri all'ottava di Pasca.
Li decreti di riforma, non nel modo che furono letti in sessione, ma come corretti il giorno seguente la sessione nella congregazione, come s'appontò di dover fare, contenevano:
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Restrinse Advento Epifania Ceneri Pasca
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