Che li non sottoposti ad alcun arcivescovo, ne eleggano uno nella sinodo provinciale, nella quale debbia intervenire e ricever le ordinazioni di quella, del resto rimanendo salvi le essenzioni e privilegii loro. E le sinodi diocesane siano celebrate ogn'anno, intervenendovi eziandio gl'essenti, eccettuati quelli che sono soggetti a' capitoli generali, li quali però avendo chiese secolari annesse, per raggion di quelle debbiano intervenirvi.
3 I vescovi siano tenuti visitar in propria persona o per mezo di visitatori la diocesi ogni anno, tutta, potendo, e quando sia molto ampla, almeno in doi anni. I metropolitani non possino visitar la diocesi de' suffraganei, se non per causa approbata nel concilio provinciale. Gl'arcidiaconi et altri inferiori debbiano visitar in persona e con notario assonto di consenso del vescovo, e li visitatori capitolati siano dal vescovo approvati. E li visitatori vadino con modesta cavalcata e servitú, ispedendo la visita quanto prima, né possino ricever cosa alcuna, eccetto il viver frugale e moderato, il qual però gli possi esser dato o in robba, o in danari, dovendosi osservare il costume, dove non è consueto di non ricever manco questi. Che li patroni non s'intromettino in quello che tocca l'amministrazione de' sacramenti o la visita degl'ornamenti della chiesa, beni stabili overo entrate di fabriche, se per fondazione non gli convenirà.
4 Che li vescovi in propria persona siano tenuti predicare, et avendo legitimo impedimento, per ministerio d'altri.
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