Il paroco ancora, nella propria chiesa, essendo impedito, per un deputato dal vescovo, a spese di chi è tenuto o suole condurlo; e questo almeno ogni dominica e festa solenne, e l'Advento e Quadragesima ogni giorno o tre alla settimana. Che il vescovo ammonisca ogni uno d'andar alla propria parochia ad udir la predica. Che nissun predichi contradicendo il vescovo, il qual abbia anco cura che sia insegnata la dottrina cristiana in tutte le parochie.
5 Che le cause criminali gravi contra li vescovi siano giudicate dal papa, e se sarà bisogno commetterle fuori di corte, non siano commesse se non al metropolitano o a' vescovi eletti dal papa, né meno con maggior autorità che di pigliar informazione, riservata al papa la definitiva; ma le cause piú leggieri siano giudicate in concilio provinciale o per deputati da quello.
6 Che il vescovo possi dispensar nel foro della conscienza li suoi sudditi in tutte le irregolarità e sospensioni per delitto occolto, eccetto che per omicidio volontario, et assolver da tutti li casi riservati alla Sede apostolica o in persona propria, o per un vicario, et ancora dall'eccesso d'eresia, ma questo non possi esser commesso a' vicarii.
7 Che il vescovo abbia cura che inanzi l'amministrazione de' sacramenti sia esplicato al popolo la loro forza et uso in lingua volgare, secondo la riforma d'un catechismo, che la sinodo componerà, il qual il vescovo farà tradur fedelmente in volgare e che da' parochi sia decchiarato al popolo.
8 Che a' publici peccatori sia data publica penitenza, potendo il vescovo commutarla in altra secreta.
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Advento Quadragesima Sede
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