In ogni chiesa catedrale sia constituito dal vescovo un penitenziero, maestro, dottor o licenziato in teologia o canonico, d'età di quarant'anni.
9 Che li decreti del concilio sotto Paolo III e Pio IV circa il visitar li beneficii essenti siano osservati nelle chiese che non sono d'alcuna diocese, quali siano visitate dal vescovo piú vicino, come delegato dalla Sede apostolica.
10 Che dove si tratta di visita o correzzione de' costumi, nissuna essenzione o appellazione interposta, eziandio alla Sede apostolica, impedisca o sospenda l'essecuzione del decretato o giudicato.
11 Che per li titoli d'onor che si dànno a protonotarii, conti palatini, capellani regii overo de serventi a milizie, monasterii, ospitali, non siano essenti quelle persone dall'autorità de' vescovi, come delegati dalla Sede apostolica, eccetto se questi resederanno nelle case o sotto l'obedienza, et i capellani regii secondo la constituzione d'Innocenzio III. E le essenzioni concesse a famigliari de' cardinali non s'estendino in quello che tocca alli beneficii.
12 Che alle degnità che hanno cura d'anime non sia promossa persona minor de 25 anni e gl'arcidiaconi, dove si può, siano maestri in teologia overo dottori o licenziati in iure canonico; alle altre degnità che non hanno cura non siano promossi minori di 22 anni. I provisti de beneficii curati fra doi mesi siano tenuti far la professione della fede, et il medesimo li canonici, e nissun sia ricevuto a degnità, canonicato o porzione, se non sarà ordinato dell'ordine sacro che quella ricerca, overo in tal età che possi riceverlo.
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Paolo III Pio IV Sede Sede Sede Innocenzio III
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