Che nelle chiese catedrali tutti li canonicati e porzionarii siano presbiterati, diaconati o suddiaconati, et il vescovo col capitolo distribuisca quanti debbino esser per ciascuno ordine, ma in maniera che la metą almeno siano presbiterati. Essorta anco la sinodo che tutte le degnitą e la metą de' canonicati nelle chiese catedrali e collegiate insigni debbino esser conferiti a' dottori in teologia o in canonico, e nissun di essi possa star assente piś di 3 mesi all'anno. Che le distribuzioni quotidiane sotto qualonque pretesto non siano date a chi non intervenirą negl'officii, et ogni uno sia obligato far il suo officio in persona propria, non per sustituti.
13 Essendo molte chiese catedrali povere, nel concilio provinciale si deliberi il rimedio e si mandi al papa, il quale provegga secondo la sua prudenza. Alle povere chiese parochiali ancora il vescovo averą cura di proveder o con l'unione di qualche beneficio non regolare, o con assignazione di primizie o di decime, o per contribuzioni e collette de' parochiani. Non si possino unire chiese parochiali a' monasterii, canonicati, beneficii semplici e milizie, e gl'uniti siano revisti dagl'ordinarii, e per l'avvenire le catedrali che ducati 1000, e le parochiali che ducati 100 non eccedono, non siano gravate de pensioni o riservazioni de frutti. Dove le parochiali non hanno certi confini, ma li sacramenti sono amministrati indifferentemente a chi gli dimanda, il vescovo faccia che siano confinate et abbiano il proprio paroco, e nelle cittą dove non vi sono parochie, siano erette quanto prima.
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Essendo
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