14 Detesta la sinodo e proibisce tutte le instituzioni o consuetudini di pagar alcuna cosa per l'acquisto de titoli o possessioni, eccetto se s'ha da convertir in qualche usi pii, decchiarando per simoniaci quelli che le usurperanno.
15 Nelle catedrali e collegiate dove le prebende e distribuzioni sono troppo tenui, possi il vescovo unirvi beneficii semplici o ridurgli a minor numero.
16 Vacante la sede episcopale, il capitolo elegga uno o piú economi o un vicario fra termine di otto giorni, altrimenti quest'autorità si devolvi al metropolitano, et il vescovo, quando sarà creato, si faccia da loro render conto dell'amministrazione e possi punirgli se averanno commesso fallo.
17 Che nissuna persona ecclesiastica, ancorché cardinale, possi aver piú d'un beneficio, il qual, se non basta per viver onestamente, se gli possi aggionger un altro beneficio semplice; purché tutti doi non ricerchino residenza personale, il che s'intenda di tutti li beneficii, cosí secolari, come regolari di qual titolo o qualità si voglia, eziandio commendati; e chi di presente ha piú beneficii curati sia obligato fra sei mesi, ritenutone un solo, lasciar gl'altri, altrimenti tutti s'intendino vacanti. Desidera però la sinodo che sia provisto a' bisogni de' resignanti in qualche modo commodo, come meglio parerà al pontefice.
18 Succedendo la vacanza di qual si voglia chiesa parochiale in qualonque modo, siano descritti tutti quelli che saranno proposti o che proponeranno se stessi, e tutti siano essaminati dal vescovo con tre essaminatori almanco, e di tutti quelli che da loro saranno giudicati idonei il vescovo elegga il piú sufficiente, al quale sia fatta la collazione della Chiesa; e ne' iuspatronati ecclesiastici il patrone presenti al vescovo il piú degno; ma ne' iuspatronati laici il presentato da' patroni sia essaminato da' medesimi essaminatori e non admesso se non trovato idoneo.
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Detesta Vacante Succedendo Chiesa
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