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      Gl'essaminatori siano proposti sei ogn'anno nella sinodo diocesana, de' quali il vescovo ne elegga tre, e questi siano maestri o dottori secolari o regolari: giurino di far ben il loro officio, non possino ricever cosa alcuna, né inanzi né dopo l'essamine.
      19 Che le grazie espettative a' beneficii per l'avvenir non possino esser concesse, né qualonque altre grazie che s'estendino a beneficii che vacheranno; et insieme siano proibite le reservazioni mentali.
      20 Che le cause ecclesiastiche, eziandio beneficiali, in prima instanza siano giudicate dall'ordinario, et al piú longo terminate fra 2 anni. Che non s'admetti l'appellazione, se non dalla sentenza definitiva o che abbia forza di quella, eccettuando quelle che il sommo pontefice giudicherà, per urgente e raggionevole causa, avocar a sé. Che le cause matrimoniali e criminali siano riservate al solo vescovo. Che nelle matrimoniali, quelli che proveranno d'esser poveri, non siano costretti litigar fuori della provincia, né in seconda, né in terza instanza, se la parte avversa non gli somministrerà gli alimenti e le spese della lite. Che li legati, noncii e governatori ecclesiastici non impediscano li vescovi nelle loro cause, né procedino contra le persone ecclesiastiche, se non in caso di negligenza del vescovo. Che l'appellante sia tenuto a sue spese portar al giudice dell'appellazione gl'atti fatti inanzi al vescovo, quali il notario sia tenuto dar al piú longo fra un mese per conveniente pagamento.
      21 Che nelle parole poste nel decreto della sessione prima sotto Pio IV, presente pontefice, cioè "Proponentibus legatis", non fu mente della sinodo di mutare in parte alcuna il solito modo di trattar li negozii ne' concilii generali, né aggionger a qualsivoglia, o detraer cosa alcuna di nuovo, oltre quello che da' sacri canoni e dalla forma delle sinodi generali sin allora era statuito.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





Pio IV