[Decreto della riforma de' frati]
Vintidoi capi conteneva il decreto della riforma de' regolari, con questi particolari precetti in somma:
1 Che tutti osservino la regola della professione, e specialmente quello che appartiene alla perfezzione, che sono li voti e precetti essenziali, et alla communità del viver e vestire.
2 Nissun possi posseder beni stabili, né mobili, come proprii, né li superiori possino conceder stabili, eziandio ad uso, governo o commenda, e nell'uso de' mobili non vi sia né superfluità, né mancamento.
3 Concede la sinodo a tutti li monasterii, eziandio mendicanti, eccettuati li capuccini e li minori osservanti, di posseder beni stabili, con precetto che ne' monasterii sia stabilito il numero de' religiosi, quanto possono esser sostentati o dalle rendite o dalle lemosine consuete, né per l'avvenir siano fabricati tal luoghi senza licenza de' vescovi.
4 Che nissun religioso, senza licenza del superior suo, possi andar al servizio di qualsivoglia luogo o persona, né partirsi dal suo convento, se non commandato dal suo superiore.
5 Che li vescovi abbiano cura di restituire e conservare la clausura delle monache, essortando li prencipi e commandando a' magistrati in pena di scommunica a prestargli aiuto. Che le monache non possino uscir di monasterio, et in pena di scommunica nissun vi possa entrare, senza eccezzione di condizione, sesso o età, se non con licenza. Che li monasterii delle monache fuori delle mura delle città e castelli siano ridotti dentro.
6 Che le elezzioni si facciano per voti secreti, né siano creati titolari a questo effetto o supplita la voce degl'assenti, altramente l'elezzione sia nulla.
| |
Decreto
|