7 Che ne' monasterii di monache la superiore sia almeno di 40 anni e di 8 di professione, e dove questo non si possi, almeno sia sopra 30 d'etą e 5 di professione. Nissuna possi aver superioritą in due monasterii, e quello che sarą soprastante all'elezzione stia fuori delle grade.
8 Li monasterii che sono immediate sotto la Sede apostolica si riducano in congregazione e diano ordine al loro governo, e li loro superiori abbiano quell'autoritą che gl'altri de' gią ridotti in congregazione.
9 Li monasterii de monache soggetti immediate alla Sede apostolica siano governati da' vescovi come delegati.
10 Che le monache si confessino e communichino almeno ogni mese et oltra il confessor ordinario gli sia dato un estraordinario, due o tre volte all'anno, e non possino tener il sacramento dentro in monasterio.
11 Che ne' monasterii che hanno cura d'anime secolari, quelli che l'essercitano siano soggetti al vescovo in quello che tocca il ministerio de' sacramenti, eccetto il monasterio di Clugni, o dove risedono abbati generali o capi degl'ordini, o dove gl'abbati hanno giurisdizzione episcopale o temporale.
12 Che li regolari publichino e servino le censure et interdetti papali et episcopali, e parimente le feste che il vescovo commanderą.
13 Che il vescovo inappellabilmente sia giudice di tutte le controversie di precedenza tra le persone ecclesiastiche, sķ secolari come regolari, e tutti siano obligati andar alle publiche processioni, eccetto quelli che vivono in stretta clausura.
14 Il regolare che resiede nel chiostro e commette eccesso fuori con scandalo del popolo sia punito dal superiore nel tempo che il vescovo statuirą, e della pena sia fatto il vescovo certo, altrimenti il delinquente possi esser da lui punito.
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Sede Sede Clugni
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