15 Che la professione fatta inanzi 16 anni finiti et un anno intiero di probazione sia nulla.
16 Che nissuna rinoncia o obligazione vaglia, se non fatta tra il termine di 2 mesi inanzi la professione e con licenza dell'ordinario, e finito il tempo della probazione li superiori admettino li novizi alla professione, o gli mandino fuori del monasterio, non intendendo però di comprender li giesuiti. Che il monasterio non possi ricever alcuna cosa dal novizio inanzi la professione, eccetto il vitto e vestito, e partendo, gli sia restituito tutto 'l suo.
17 Che nissuna vergine riceva l'abito, né faccia professione senza esser prima essaminata dal vescovo e ben intesa la volontà di lei, e che abbia le condizioni requisite secondo la regola di quel monasterio.
18 Che siano anatematizati tutti, di qualsivoglia condizione, quelli che sforzeranno alcuna donna, fuorché ne' casi legitimi, ad entrar in monasterio, ricever l'abito o far professione, e similmente quelli che impediranno senza giusta causa quelle che spontaneamente vorranno entrare, eccettuate le penitenti o convertite.
19 Chi pretenderà nullità della professione non sia ascoltato se non tra cinque anni dal giorno d'essa, producendo la causa inanzi al suo superiore et ordinario prima che deponga l'abito, e nissun possa passar a religione piú larga, né sia data licenza di portar l'abito occolto.
20 Gli abbati capi degl'ordini visitino li monasterii soggetti, quantonque commendati, e li commendatarii siano tenuti esseguir le ordinazioni, et in quelli siano creati li priori o superiori che hanno il governo spirituale da' capitoli o visitatori degl'ordini.
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