Le altre sorti de' patronati s'intendino abrogati, eccetto quelli dell'imperatore, re overo possessori de regni, et altri prencipi soprani e de' studii generali. Possi il vescovo non admetter li presentati da' patroni se non saranno idonei; li patroni non si possino intrometter ne' frutti, né il iuspatronato possi esser trasferito in altri contra le ordinazioni canoniche, e le unioni de' beneficii liberi a quei de iuspatronati, se non hanno sortito effetto, cessino a fatto, e li beneficii siano ridotti a libertà, e le fatte da 40 anni in giú, quantonque siano perfezzionate, si rivedino da' vescovi e, trovatovi qualche defetto, siano annullate; e parimente siano revisti tutti li patronati da 40 anni in giú, per aummento di dote o per nuova construzzione, e se non si troveranno in evidente utilità del beneficio, siano rivocati, restituito a' patroni quello che da loro è dato.
10 Che ne' concilii provinciali, o diocesani siano elette quattro persone almeno con le debite qualità, a quali siano commesse le cause ecclesiastiche, che s'averanno a delegare da' legati, noncii, o dalla Sede apostolica, e le delegazioni ad altri fatte s'intendino sorrettizie.
11 Che li beni ecclesiastici non possino esser affittati con antecipato pagamento in pregiudicio de' successori, né si possino affittar le giurisdizzioni ecclesiastiche, né gli affittuali possino essercitarle; e le locazioni di cose ecclesiastiche, eziandio confermate dalla Sede apostolica, fatte da 30 anni in giú per tempo longo, cioè a 29 o piú anni, si debbino giudicar dalla sinodo provinciale fatte in danno della Chiesa.
| |
Sede Sede Chiesa
|