12 Che li tenuti a pagar decime, per l'avvenire le paghino a chi sono obligati intieramente, e chi le tiene debbia esser escommunicato, né possi esser assolto se non seguita la restituzione. Et essorta tutti a far parte de' beni donatigli da Dio a' vescovi e parochi che hanno le chiese povere.
13 Dove la quarta de' funerali era solita pagarsi alla chiesa episcopale o parochiale da 40 anni in su, e poi è stata concessa ad altri luoghi pii, sia a quelle ritornata.
14 Proibisce a tutti li chierici di tener in casa o fuori concubine o altre donne sospette, dal che, se ammoniti non s'asteneranno, siano privati della terza parte dell'entrate ecclesiastiche, e dopo la seconda ammonizione privati di tutti e sospesi dall'amministrazione, e, perseverando, siano privati d'ogni beneficio et inabili ad averne sino che non saranno dispensati; e se, dopo averle lasciate, ritorneranno, siano anco scommunicati e la cognizione di queste cause appartenga a' soli vescovi sommariamente. Ma li chierici non beneficiati siano da loro puniti di carcere, sospensione o inabilità. E li vescovi medesimi, se caderanno in simil errore, non emendandosi dopo esser amoniti dalla sinodo provinciale, siano sospesi e, perseverando, siano denonciati al papa.
15 Che li figli di chierici non nati di legitimo matrimonio non possino aver beneficio, né ministerio nelle chiese dove li loro padri hanno o hanno avuto beneficio alcuno, né possino aver pensioni sopra li beneficii che il padre ha o ha avuto; e se in qualche tempo padre e figliuolo hanno beneficio nella medesima chiesa, il figliuolo sia tenuto resignarlo fra tre mesi, proibendo anco le resignazioni che il padre farà ad un altro, acciò quello resigni il suo al figliuolo.
| |
Dio Proibisce
|