16 Che li beneficii curati non possino esser convertiti in semplici e ne' già convertiti, se il vicario perpetuo non ha entrata conveniente, gli sia assignata ad arbitrio del vescovo.
17 Contra li vescovi che si portano bassamente co' ministri de' re, co' titolati e baroni, cosí nella chiesa come fuori, e con troppo indegnità non solo gli danno luogo, ma ancora gli servono in persona, la sinodo, detestando questo e rinovando li canoni spettanti al decoro della degnità episcopale, commanda a' vescovi che se n'astengano et abbiano risguardo al proprio grado, cosí in chiesa come fuori, raccordandosi d'esser pastori, e commanda anco a prencipi et a tutti gl'altri che gli portino onor e riverenza debita a padri.
18 Che li canoni siano osservati da tutti indistintamente e non siano dispensati se non per causa conosciuta con maturità e senza spesa.
19 Che l'imperatore, re et ogni altro prencipe, che concederanno luogo per duello tra cristiani, siano escommunicati e privati del dominio del luogo dove il duello sarà commesso, se lo riconoscono dalla Chiesa; e li combattenti e padrini siano escommunicati, confiscati li beni e perpetuamente infami, e morendo nel duello, non siano sepolti in sacro; e quelli che lo conseglieranno o in iure o in fatto, o persuaderanno al duello, e li spettatori siano scommunicati.
20 In fine fu letto il tanto essaminato capitolo della libertà ecclesiastica overo riforma de' prencipi. In quello la sinodo ammonisce li prencipi secolari, confidando che concederanno la restituzione delle raggioni sue alla Chiesa e redurranno li sudditi alla riverenza verso il clero e non permetteranno che gl'ufficiali et inferiori magistrati violino l'immunità della Chiesa e persone ecclesiastiche, ma insieme con essi prencipi saranno obedienti alle constituzioni del sommo pontefice e concilii, determinando che tutte le constituzioni de' concilii generali et apostoliche a favor delle persone ecclesiastiche e dell'ecclesiastica libertà siano osservate da tutti; ammonendo l'imperatore, re, republiche e prencipi e tutti a venerar le cose che sono di raggione ecclesiastica e non permetter che da' signori inferiori o da' magistrati o ministri suoi siano violate, acciò li chierici possino star alla sua residenza et essercitarsi negl'officii senza impedimento, con edificazione del popolo.
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