CAP. V.
GL'Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà,o di segretezza, o di qualsi voglia altra cosa in mano dell'Inquisitore, ed altro Ecclesiastico, mà ben saranno tenuti all'uno, ed all'altro, per la fedeltà, e secretezza, che devono al Prencipe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre 1609. c. 50.
CAP. VI.
PErilche doveranno anco dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo, e massime di quelle che riputeranno esser d'importanza, o di consequenza. Così è publica deliberazione del 1547. 22. Aprile. c. 6.
CAP. VII.
OCcorrendo la morte dell'Inquisitore, overo intendendo che per qualsivoglia altro rispetto si sia per far mutazione, debbono immediatamente dar avviso al Prencipe, ed all'Ambasciator à Roma. Così fù deliberato in Senato del 1612. 18. Ottobre. c. 50.
CAP. VIII.
NOn ammetteranno novo Inquisitore, che non venga con lettere del Prencipe, essendo ciò anco ordinazione canonica, e deliberazione del Senato sotto il dì sopradetto.
CAP. IX.
DOveranno gl'Assistenti esser presenti alli Processi, che si formano nell'Officio dell'Inquisizione, non solo contra le persone secolari, mà anco contra l'Ecclesiastiche, etiandio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monasterio dell'Inquisitore, essendo così giusto, e determinazione del Collegio, con li capi del Consiglio dei Dieci sotto li trenta Giugno. 1568. c. 28. ecc. e del Senato. 1607. primo Settembre. c. 1609. 5. Settembre. c. 80. ecc. e 1613. 9. Agosto. Il che s'intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data nel medesimo Offizio, mà se ben fosse data altrove, in qualunque luogo si voglia, ed inanzi Prelato di qual autorità si sia.
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