CAP. X.
GL'Assistenti, per adempir questo carico, non doveranno permettere, che senza la lor presenza, ò de' loro curiali sia fatto atto giudiziale di quali si voglia sorte, incominciando dalla denunzia sino alla diffinitiva. Così è deliberazione del Senato delli 5. Settembre 1609 c. 50. ecc. e 1603. li nove Agosto. Il che comprende doppo la denunzia l'essame de' testimoni; decreti di citazione, o cattura; constituzione de' rei; produzione de' Capitoli, ed essame à diffesa; Torture; assoluzioni, e condannazioni; abiurationi, e purgazioni, e generalmente tutto ciò che vien scritto nel Processo.
CAP. XI.
NOn lasceranno d'intervenire à ciascuno delli atti sudetti, etiandio sotto pretesto, che sia cosa leggiera, e che li sia dall'Inquisitore communicato, ò per qualsivoglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Ne si assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto benche minimo sia fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.
CAP. XII.
EQuand'accorresse, che dalli Giudici Ecclesiastici senza l'assistenza fosse formato alcun Processo, l'haveranno per nullo, e non l'essequiranno, overo permetteranno che sia essequita cosa alcuna, in consequenza di quello: mà ben permetteranno che si possa formar novo processo con l'assistenza. Così deliberò il Senato sotto li 18. Gennaio 1591. e fece dire al Nunzio Apostolico il di 8. Giugno 1592. c . 33. ecc. e li sei Luglio 1599. c. 34. ecc e 1592. 8. Agosto. c. 35. ecc. e finalmente sotto li 18. Febraio 1594. c. 36. ecc. e 37. & 38. e se in un Processo ben incominciato fosse fatto atto alcuno particolare senza l'assistenza, procureranno, che sia cassato, overo circondato almeno, e ridotto il Processo ne i termini ch'era inanzi quell'atto.
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Assistenti Senato Agosto Torture Processo Inquisitore Rappresentante Giudici Ecclesiastici Processo Senato Nunzio Apostolico Luglio Processo Processo
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