CAP. XIII.
NOn permetteranno che senza l'assistenza sia formato alcun Processo informativo,, etiandio per mandarlo altrove, fuori dello stato. Questa facoltà è stata richiesta dal sommo Pontefice all'Eccellentissimo Senato, e non fù concessa: Sotto li 9. Marzo 1560. c. 20
CAP. XIIII.
EPerche non basta la presenza, quando anco quella non sia notata nel Processo, haveranno avertenza, che nel principio di ciascun Decreto, overo atto, dove dal Notaio saranno nominati il Vescovo, ed Inquisitore come Giudici, immediatamente sia soggionto, con l'assistenza, e presenza del N. Podestà, e N. Capitano. E così fù accordato del 1551. c. 22. ecc.
CAP. XV.
NOn permetteranno che nelli Processi siano posti Decreti, ò precetti, che venghino da autorità fuori del Dominio: mà se dà Roma, o d'altrove sarà scritto cosa, laquale dall'Inquisitore sia giudicata essere di servizio di Dio, e di Giustizia, non consentiranno che'l Decreto sia fatto ad altro nome, che à quello dell'Officio dell'Inquisizione della Città, con l'assistenza solamente. Così è deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e sette Settembre 1590. c . 33 e 1599. li 4. Settembre. c . 44.
CAP. XVI.
NOn concederanno che siano mandati fuori del Dominio Processi, ne Priggioni, se ben fossero imputati solo di delitto commesso altrove, e se ben li complici si ritrovassero in altro Dominio priggioni, senza darne prima conto al Prencipe, ed aspettare il suo commandamento. Così deliberò, quanto à priggioni, il Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1567. li 17. Giugno. c. 43. ecc.
| |
Processo Pontefice Eccellentissimo Senato Processo Decreto Notaio Vescovo Inquisitore Giudici Podestà Capitano Processi Decreti Dominio Roma Inquisitore Dio Giustizia Decreto Officio Inquisizione Città Senato Settembre Dominio Processi Priggioni Dominio Prencipe Consiglio Dieci Gionta
|