E quanto à Processi, per deliberazione del Senato, del 1589. li 8. Luglio. c. 30.
CAP. XVII.
SE il Vicario Pretorio, od altro Curiale, od alcun altra persona sarà assistente in luogo delli Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorche fosse solito farlo in presenza de' Rettori, essendo questi due Offizi distinti, ed incompatibili, mà possa solo parlare, si come li medesimi Rettori: ed in oltre, giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, overo soprasedere, secondo l'occorrenza.
CAP. XVIII.
GL'Assistenti non concederanno retenzione contra qualsivoglia persona, se non sarà prima fabricato il Processo informativo, con la loro assistenza, dal quale appaia, che l'imputazione sia espressamente d'heresia, o di caso spettante all'Offizio dell'Inquisizione. È decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c. 40. e l'istesso anno li 23. Agosto. c. 23. E se il caso fosse dubio, o difficile da distinguere, facendo soprasedere, daranno avviso, aspettando ordine dal Prencipe. Fù deliberato dal Senato nel sudetto Decreto, del 1597. li 23. Agosto. c. 23.
CAP. XIX.
PErtanto non permetteranno, che l'Offizio dell'Inquisizione proceda in casi di sortilegi, o divinazioni, se non conteneranno heresia manifesta, ordinando così la legge Canonica, e per deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre. c. 41. ecc. communicata anco con la Santità del Pontefice, e per deliberazione delli 23. Gennaro c. 42. e per un'altra delli 3. Decembre dell'Anno medesimo c. 44. Ed essendo dubio se il caso contenga heresia, o nò, sia giudicato al Foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.
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