Il che si osservarà contra che desse ferite, o tirasse pietre all'Imagini di Christo nostro Signore, o delli santi, come disse il Senato, del 1599. li 15. Maggio. c. 42. ecc. Il simile sarà delle Bestemmie publiche, dette per irrisione, come cantando Salmi contrafatti, o Letanie sporche, ed empie. Così deliberò il Senato, sotto li 8. Maggio, del 1599.
CAP. XXII.
IL delitto parimente di pigliar due mogli non potrà essere intrapreso dall'Inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indizio d'heresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e dà lui doverà esser giudicato, e quanto all'indizio d'heresia, rimesso all'Inquisizione, quando il caso sarà spidito, quanto à questo capo, mà la sentenza secolare sopra 'l delitto, si mandarà ad essecuzione. Mà se 'l delitto di prender due Mogli sarà solo, doverà essere giudicato dal secolare. È deliberazione del Senato fatta, del 1591. li 8 Giugno. c. 33. c. 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gennaio. c. 35. e del 1598. li 31. Luglio c. 31. ecc. e del 1599. li 9. Giugno. c. 43. e del 1602. li 23. Marzo. c. 45.
CAP. XXIIIS
Imilmente non permetteranno gl'Assistenti, che nell'Inquisizione si trattino cause di usura, di qualsivoglia sorte, essendo ciò prohibito dalle Leggi Canoniche.
CAP. XXIIIIN
On permetteranno, che nell'Offizio, per qualsivoglia causa, si proceda contra Giudei, ne contra altra sorte d'Infedeli, di qualsivoglia setta, per imputazione di delitti commessi in parole, overo in fatti. E se all'Inquisizione sarà denunziato, che dà alcuni di essi fosse detta Bestemmia contra la nostra fede, overo sedotto alcun Christiano, o dato scandalo, di qualsivoglia sorte, doveranno gl'Ecclesiastici haver ricorso al Magistrato secolare, il quale, secondo l'essigenza del delitto, li castigherà severamente.
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