Il che essendo statuito per li Decreti Pontificij, fù deliberato dal Senato, del 1591. li 12. Ottobre. c. 35. e li 28. Gennaro. c. 38
CAP. XXV.
NOn doveranno permettere, parimente, chel' Offizio dell'Inquisizione proceda contra alcuno di nazione Christiana, laqual tutta intiera viva con riti propri, diversi dalli nostri, e si regga sotto propri Prelati, come li Greci, ed altri tali, ancorche l'imputazione fosse contra articoli tenuti dà ambe le parti: E se sarà notificato à gl'Ecclesiastici, che dà alcuni di loro sia dato scandalo, doveranno ricercar il Magistrato secolare, che proceda; al quale apparterà castigar il delinquente, secondo l'essigenza del delitto, e con severità. Così fù risposto al Nunzio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, ch'in tal maniera è stato sempre osservato.
SCAP. XXVI.
E alcuno per mercanzia, o per altri negozi andato ad habitar di là dai monti sia imputato à Roma od altrove, che doppo l'essere in quelle parti oltramontane habbia commesso fallo, non permetteranno che sia citato per Gridatore, o per affissione di Cedoloni, overo alla casa de' parenti, mà sia lasciato il giudizio à quell'Inquisizione, che ne hà havuto notizia. Di che vi è determinazione del Collegio, del 1610. li 3. Settembre. c. 29.
CAP. XXVII.
NOn permetteranno essecuzione alcuna contra i beni de' condannati, o presenti, overo in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, havendo il Consiglio dei Dieci, e Gionta deliberato, sotto li 5. Novembre del 1568. c. 23. che siano rilasciati à gl'heredi legitimi, à quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.
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