Qui è necessario fermarsi per considerare, che l'Offizio dell'Inquisizione, in questo Dominio, non è dipendente dalla Corte Romana, mà proprio della Serenissima Republica, ed indipendente, eretto, e constituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e Concordato con la sede Apostolica, e perciò deve reggersi con le proprie consuetudini ed ordinazioni, senz'obligo di ricever ordini d'altrove. Delche vi sono quattro chiarissime raggioni.
La prima, perche quantunque dà Innocenzo quarto, e dalli Pontefici seguenti fossero fatti ordini per stabilire in ogni Città l'Offizio dell'Inquisizione Romana, nondimeno quelli non hebbero luogo in questa Republica.
La seconda, perche l'Offizio dell'Inquisizione non è instituito in virtù d'alcuna Bolla Pontificia, mà per deliberazione del maggior Consiglio.
La terza, perch'il Pontefice Nicolo, diede solamente consenso à ciò che era deliberato dalla Republica.
La quarta, perche le spese, e gl'emolumenti dell'Offizio erano del publico, e non de gl'ecclesiastici.
Ond'essi, in ciò ch'al Offizio appartiene, dipendevano dal secolare institutore. Le spese, che si facevano, non erano cosa leggiera; Imperoche oltre le straordinarie delle catture, ed alimenti de' retenti, si pagava all'Inquisitore, per suo salario, Dodici ducati d'oro, al mese, che al presente sarebbono più di trenta sei ducati.
E questa verità, che l'Offizio sia Veneto, e non soggetto ad altri, lo dimostra un accidente seguito dodici anni doppo la prima instituzione, cioè del 1301. quando Fra Antonio Inquisitore fece un Monitorio à Pietro Gradenigo Doge, che dovesse giurare d'osservare le Constituzioni Papali, ed imperiali contro gl'heretici.
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